Obbligo termovalvole, quali le condizioni per l'esonero? Le Linee guida del CNI

Il decreto Milleproroghe 2017 - DL 30 dicembre 2016, n. 244 - ha spostato dal 31 dicembre 2016 al 30 giugno 2017 il termine per installare sistemi di contabilizzazione e termoregolazione del calore negli edifici condominiali e polifunzionali. All'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) alla lettera a), le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017»;


b) alla lettera b) le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».


LE LINEE GUIDA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
. Il Consiglio nazionale degli ingegneri ha pubblicato le “Linee guida informative e modelli di relazione in merito alle valutazioni tecnico economiche per l’installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore di cui all’art.9, comma 5 del d. lgs n. 102/2014 come modificato dal d. lgs n. 141/2016”. In questo documento il Cni spiega che è possibile non incorrere in alcuna sanzione pecuniaria qualora si verifichino le condizioni per l'esonero dall'obbligo di installazione delle termovalvole. Tali condizioni sono l'impossibilità tecnica e l'inefficienza in termini economici.


“È noto – si legge nelle Linee guida del Cni - che il decreto prevede due condizioni esimenti dagli obblighi sopra richiamati, differenziate per tipologia di contabilizzazione, segnatamente nella lettera b, comma 5 dell'art. 9 per quanto attiene l’installazione di sottocontatori d’utenza e nella lettera c, comma 5 dell’art. 9 per quanto attiene l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante nei casi ove non risulti verificata la fattibilità dell’installazione dei sottocontatori d’utenza.


La condizione esimente di cui alla lettera c) è subordinata alla sussistenza della condizione esimente di cui alla lettera b), comma 5 dell'art. 9.


Schematizzando le condizioni esimenti sono due:


- condizione di esonero dall’obbligo di contabilizzazione diretta del calore con sottocontatori (art. 9, comma 5, lettera b): l’installazione di tali sistemi non risulta tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali; l'efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459;


- condizione di esonero dall’obbligo di contabilizzazione indiretta previa installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali in corrispondenza a ciascun corpo scaldante (art. 9, comma 5, lettera c): l’installazione di tali sistemi non risulta essere efficiente in termini di costi, con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459.


L’obbligo di cui all’art. 9, comma 5 del decreto legislativo risulta quindi derogabile se, in successione, sono verificate le condizioni esimenti di cui alle lettere b) e c).


La sussistenza delle citate condizioni esimenti dovrà essere accertata e dichiarata per entrambe in apposita relazione tecnica predisposta dal progettista/tecnico abilitato e, in particolare, la sussistenza della condizione di cui alla lettera c) dovrà essere effettuata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459.


Semplificando:


- di norma devono essere installati contacalorie di tipo diretto; per il riscaldamento ciò è generalmente possibile solo negli impianti centralizzati "a zone" ovvero "a distribuzione orizzontale", dove ogni unità immobiliare è collegata alla rete di distribuzione tramite un'unica derivazione d’utenza;


- se la soluzione di cui sopra risultasse tecnicamente non fattibile ovvero eccessivamente onerosa in funzione dei risparmi potenziali conseguibili, si deve procedere all’installazione di sistemi di misura del calore su ciascun corpo scaldante (sistema indiretto), unitamente all’adozione di valvole di regolazione termostatiche; la prescritta installazione dei dispositivi di misura e termoregolazione decade qualora la stessa sia eccessivamente onerosa rispetto ai risparmi potenziali conseguibili.” 

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