Rinnovabili, pronto il Decreto FER 1

Sta per vedere la luce il decreto con gli incentivi all’energia prodotta da fonti rinnovabili. Il testo è stato messo a punto, dopo un lungo confronto, dal Ministero dell’Ambiente e dal Ministero dello Sviluppo Economico.

 

Sono confermate alcune novità annunciate a ottobre dal Mise, come gli incentivi all’energia destinata all’autoconsumo, prodotta dagli impianti fotovoltaici che sostituiranno le coperture in amianto, gli incentivi agli impianti collegati alle colonnine di ricarica delle auto, la possibilità di installare impianti nelle discariche dismesse e nei Siti di interesse nazionale (Sin) bonificati e la possibilità che più impianti si aggreghino in un gruppo per concorrere all’assegnazione degli incentivi.

 

Per le fonti non considerate, cioè geotermia e biomasse, il Governo ha deciso che sarà a breve emanato un decreto FER 2. II Sottosegretario alla Sviluppo Economico con delega all’energia, Davide Crippa, ha spiegato che la geotermia ha una ridotta offerta complessiva e pochissimi operatori. Per tenere conto di queste specificità sarà avviato un confronto con le associazioni del settore.

 

Decreto FER, chi può accedere agli incentivi


L’accesso agli incentivi sarà regolato da due meccanismi a seconda della potenza.

 

Dovranno partecipare a procedure pubbliche per la selezione dei progetti da iscrivere nei registri:

  • gli impianti di nuova costruzione, integralmente ricostruiti e riattivati, di potenza inferiore a 1MW;
  • gli impianti oggetto di interventi di potenziamento qualora la differenza tra la potenza dopo l’intervento e la potenza prima dell’intervento sia inferiore a 1 MW;
  • gli impianti oggetto di rifacimento di potenza inferiore a 1MW.

Possono richiedere gli incentivi anche più impianti riuniti in un gruppo, a condizione che la potenza del singolo impianto sia superiore a 20kW e quella totale inferiore a 1 MW.

 

Gli impianti di potenza uguale o maggiore di 1MW per accedere agli incentivi devono partecipare a procedure di asta. Anche in questo caso sono ammessi alle procedure i gruppi di impianti. La potenza dei singoli impianti deve essere compresa tra 20 kW e 500 kW e quella complessiva maggiore di 1 MW.

 

Sono esclusi gli impianti che hanno già usufruito degli incentivi per le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico previsti dal DM 23 giugno 2016 o che sono risultati idonei ma inseriti in posizione non utile nei registri.

 

Non sono ammessi neanche gli impianti per i quali il GSE abbia svolto attività di supporto.

 

Decreto FER, condizioni per l’accesso agli incentivi


Il decreto chiarisce innanzitutto che l’accesso agli incentivi è alternativo al ritiro dell’energia, previsto dal D.lgs. 387/2003 e al meccanismo dello scambio sul posto.

 

Per la partecipazione alle procedure di asta e di registro, per tutti gli impianti sono richiesti i titoli abilitativi alla costruzione e all’esercizio, il preventivo di connessione alla rete elettrica. Gli impianti fotovoltaici devono essere di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione. Devono inoltre rispettare le disposizioni dell’articolo 65 della Legge 27/2012 sul divieto di accesso agli incentivi per gli impianti situati in zona agricola.

 

Fotovoltaico al posto dell’amianto, incentivi maggiori


Normalmente il decreto riconosce gli incentivi sull’energia immessa in rete. Per gli impianti fotovoltaici realizzati in sostituzione di coperture in amianto o eternit sarà invece incentivata tutta l’energia prodotta, quindi non solo quella immessa in rete, ma anche l’energia destinata all’autoconsumo.

 

Gli impianti fotovoltaici realizzati al posto delle coperture in amianto avranno diritto, in aggiunta agli incentivi sull’energia elettrica, a un premio pari a 12 €/MWh, erogato con le stesse modalità e tempistiche degli incentivi sull’energia elettrica. L’amianto dovrà essere rimosso e smaltito secondo le modalità indicate dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Questo incentivo non potrà essere cumulato con altri bonus per la rimozione dell’amianto.

 

Decreto FER, i meccanismi per l’accesso agli incentivi


Sia per i registri, sia per le aste, il GSE pubblicherà otto bandi. Si inizia il 31 gennaio 2019, mentre l’ultimo è previsto per il 31 maggio 2021. Gli interessati avranno 30 giorni di tempo per la presentazione delle domande, dopodiché il GSE formerà la graduatoria, che non sarà soggetta a scorrimento in caso di rinuncia o revoca.

 

Sarà data priorità agli impianti eolici o fotovoltaici realizzati su discariche chiuse e Sin, agli impianti fotovoltaici che sostituiranno le coperture di amianti su scuole, ospedali ed altri edifici pubblici, agli impianti idroelettrici che rispettino le caratteristiche costruttive del DM 23 giugno 2016, agli impianti alimentati dai gas residuati dai processi di depurazione o che prevedono la copertura delle vasche del digestato. Prevista la priorità anche per tutti gli impianti connessi in parallelo con la rete elettrica e con le colonnine di ricarica delle auto elettriche a condizione che la potenza di ricarica non sia inferiore al 15% della potenza dell’impianto e che ciascuna colonnina abbia una potenza di almeno 15 kW.

 

Per ogni tipologia di impianto il decreto fissa inoltre i termini per l’entrata in esercizio, pena la revoca degli incentivi.

 

Per le procedure d’asta, i partecipanti dovranno inoltre far certificare da una banca la propria capacità finanziaria ed economica. Il GSE darà priorità ai soggetti in possesso del rating di legalità. 

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