Ecobonus, modalità e termini per l’invio della documentazione all’Enea

Per usufruire della detrazione Irpef relativa agli interventi di riqualificazione energetica, entro 90 giorni dalla fine dei lavori è necessario trasmettere all’Enea la copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica (prodotto da un tecnico abilitato) e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

 

I 90 giorni di tempo per l’invio della documentazione decorrono dal giorno del collaudo dei lavori, a nulla rilevando il momento (o i momenti) di effettuazione dei pagamenti (risoluzione n. 244/E dell’11 settembre 2007, paragrafo 3).

 

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate in risposta alla domanda di un contribuente.

 

Nell’ipotesi in cui – aggiungono le Entrate – in virtù del tipo di intervento, non sia richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori anche con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa).

 

Non è invece ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione (circolare n. 21/E del 23 aprile 2010, paragrafo 3.1).

 

La trasmissione della documentazione – lo ricordiamo – deve avvenire in via telematica, attraverso l’applicazione web dell’Enea. 

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